Casinò, medico di Lucca perde e prova a non pagare

Prima gioca al casinò e perde 16mila euro poi cerca di non pagare opponendosi in Tribunale. Gli è stato notificato un decreto ingiuntivo e lui non voleva pagarlo ma il giudice gli dà torto e arriva la condanna.

Torniamo indietro di due anni quando il medico lucchese è entrato nel casinò di Saint Vincent in Valle d’Aosta ed ha cambiato due assegni in fiches per un totale di 16mila euro.

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Gioca e perde tutto così quando arriva a casa chiude il conto prima ancora che la società potesse incassare l’importo. Ecco allora che il casinò fa emettere un decreto ingiuntivo nei confronti del medico. In risposta il professionista si oppone in Tribunale.

Pratica legale e codice civile

Nell’opposizione viene citato l’art. 1933 del codice civile che prevede “non compete azione per il pagamento di un debito di scommesse e di gioco anche se si tratta di gioco o scommessa non proibito”.

Per non pagare ha fatto passare la sua perdita come un debito di gioco ma forse non ha letto bene l’articolo di legge. Perché c’è scritto che chi perde non può riavere indietro quello che spontaneamente ha pagato.

Si può fare ma solo se viene riconosciuta frode nei suoi riguardi o se la persona è incapace. Su questa parte dell’articolo il giudice del Tribunale di Lucca ha rigettato l’opposizione emettendo una sentenza sfavorevole per il professionista. Ora il medico si trova a dover pagare il suo debito maggiorato di 5mila euro di spese.

Motivazioni del giudice

Il giudice nella sentenza inserisce la motivazione del rigetto: “in questo caso l’obbligazione contratta dall’attore non rientra nello schema del combinato che gli articoli 1933c.c. e 2034 c.c. dispongono.

E’ regolata invece ai sensi degli articoli 1173 c.c. e successivi che riguardano le norme relative l’obbligazione civile. Si rileva in primis un negozio traslativo stipulato tra le parti a monte. L’attore era libero di spendere i suoi 16mila euro e di convertirli in fiches.

Questo accordo soggiace al principio di autonomia contrattuale previsto dall’ex art. 1322 del c.c. ed è molto diverso rispetto al contratto successivo di gioco che peraltro è solo eventuale.

Anche forzando la cosa e pensando che l’obbligazione esaminata rappresenti un debito di gioco questa è comunque assoggettata al regime dell’obbligazione civile. Questo perché costituisce un debito di gioco che è autorizzato ex articolo 1935 c.c. che rientra nello schema dell’esercizio di attività d’impresa”.