Come si scrive il testamento segreto (e quanto è vantaggioso!)

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L’ordinamento giuridico italiano consente ai privati di regolare la ripartizione di beni e patrimoni dopo la morte attraverso la disposizione di un testamento. Esistono, in particolare, quattro diverse tipologie di testamento:

  • il testamento olografo;
  • il testamento pubblico;
  • il testamento internazionale;
  • il testamento segreto.

L’ultima forma di testamento, quello segreto, è recentemente caduta in disuso e poco conosciuta.
Si tratta di un testamento in forma di atto pubblico con due testimoni custodito in un plico segreto e non conosciuto né conoscibile da terzi, neppure dal notaio o dai testimoni presenti al momento della consegna al pubblico ufficiale.

Ma come si scrive un testamento segreto? Quali sono i principali vantaggi e quali i motivi che dovrebbe portare a scegliere questa forma di testamento?
In questa guida si vogliono dare risposte esaustive a tali domande.

Come si scrive il testamento segreto

La stesura di un testamento segreto non richiede particolari requisiti a livello di modi e forme di scrittura. In primo luogo, è possibile redigerlo direttamente in prima persona ovvero farlo scrivere a terzi incaricati di raccogliere le volontà dirette del testatore.

In secondo luogo, si possono utilizzare anche forme meccaniche per la stesura. Si differenzia in entrambi gli aspetti dal testamento olografo che viene redatto solo e soltanto dal testatore senza usare mezzi meccanici e, quindi, a penna.
Il testamento segreto richiede, quindi, che il testatore o chi per lui disponga in modo esaustivo e chiaro le proprie volontà. Non ci sono requisiti di forma ulteriore se non che il documento deve recare la sottoscrizione del testatore in originale.

La legge, come si diceva prima, prevede anche la possibilità che il testamento sia redatto da terzi, solitamente il notaio o l’avvocato. In questo caso, però, è sempre necessaria la presenza la firma originale.
La giurisprudenza e la prassi notarile hanno chiarito che, visto che la scelta di far redigere il testamento segreto a un soggetto terzo è dettata quasi sempre dalla presenza di una patologia o di una situazione che ne rende impossibile la redazione, è possibile che il testatore non sottoscriva il documento. In questo caso, l’assenza della sottoscrizione deve essere motivata includendo la causa dell’impossibilità o impedimento alla firma del testamento segreto.

La forma giuridica del testamento segreto

L’articolo 604 del codice civile prevede che la forma del testamento segreto sia la stessa del testamento pubblico, ovvero l’atto pubblico con due testimoni.
In caso di testamento pubblico il notaio, alla presenza del testatore e anche dei due testimoni richiesti ex lege, ascolta la manifestazione di volontà espressa a voce dal testatore e redige il testamento. Le disposizioni testamentarie saranno poi lette a voce dal notaio (Milano offre un ampio numero di professionisti esperti) di fronte al testatore e ai due testimoni.
Il testamento verrà quindi depositato nei pubblici registri e sarà accessibili a chi abbia un determinato interesse.

In caso di testamento segreto, invece, il testatore, o chi per lui, deve scrivere le proprie disposizioni testamentarie in modo chiaro e sottoscriverle di suo pugno con la propria firma ovvero, in caso di impedimento, va indicata la ragione per cui non è stato possibile firmare.
Il testatore deve consegnare il proprio testamento, redatto come spiegato, in un plico sigillato e alla presenza di due testimoni.

Il notaio non è autorizzato a conoscere il contenuto delle ultime volontà salvo che non sia il testatore a dirglielo per sua volontà. Deve tuttavia redigere l’atto di ricevimento che verrà allegato alla busta con il testamento segreto del testatore. Nell’atto di ricevimento saranno indicati il giorno della consegna e la dichiarazione del testatore.

Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile anche il testamento segreto si può in ogni momento modificare. In tal caso è necessario richiedere al notaio il c.d. verbale di restituzione dove il notaio, in presenza del testatore e di due testimoni, verbalizza che, a seguito di manifestazione della volontà di revoca dell’atto testamentario, restituisce sia il testamento segreto conservato nel plico sigillato che il verbale di restituzione a esso allegato.

I vantaggi del testamento segreto

Sicuramente la forma testamentaria, prevista all’articolo 604 del codice civile, è vantaggiosa.
Il primo vantaggio riguarda il fatto che il testatore consegna il testamento in un plico chiuso e sigillato al notaio in presenza di due testimoni e le disposizioni ivi contenute non saranno in alcun caso lette o conosciute da nessuno di questi.

Il secondo vantaggio concerne l’accesso al testamento da parte di terzi. L’atto accessibile ai terzi è quello in cui il notaio, in qualità di pubblico ufficiale e alla presenza di due testimoni, dichiara di aver ricevuto il testamento segreto in plico sigillato.
Il documento testamentario all’interno del plico viene conservato dal notaio nel suo studio, ma diventa accessibile ai terzi soltanto successivamente al decesso del testatore.

Un terzo vantaggio era presente prima dell’approvazione della legge sul divorzio o l. n. 898 del 1970.
All’epoca uno dei coniugi utilizzava questa forma per rinunciare a uno dei bona matrimoni, ovvero la prolis, la fidei e i sacramenti.
In questo modo, era possibile provare con atto pubblico avente data certa alla Sacra Rota Romana che il matrimonio concordatario era annullabile a seguito di mancanza di uno dei tre requisiti.
Ovviamente, a seguito della promulgazione della legge sul divorzio, è venuta a mancare questa possibilità di utilizzo.

Il quarto e ultimo profilo di vantaggio è che il testamento segreto offre tutte le garanzie di certezza del testamento pubblico e la comodità e la riservatezza di quello olografo.